La sentenza della Corte europea che ha bocciato il decreto attuativo dello "Slocca Italia" influenzerà il nuovo Piano rifiuti
della Sicilia? Il fatto che la Corte europea abbia ritenuto che “nulla osta” a
qualificare gli impianti di incenerimento come “infrastrutture di preminente
interesse nazionale”, purché sia salvaguardato il principio della “gerarchia
dei rifiuti” equivale a dire che l’incenerimento dei rifiuti non ha alcuna
priorità. La scala della priorità resta quella elencata nella gerarchia dei
rifiuti. Tutte le infrastrutture utili ad una corretta gestione del ciclo dei
rifiuti sono di preminente interesse nazionale.
Per quanto riguarda l’altro aspetto in discussione, concernente la
valutazione degli effetti di determinati "piani e programmi" sull'ambiente, la Corte europea ha
stabilito che una normativa nazionale costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli
impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di
nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di "piani e programmi", qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente, e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva. La Corte europea
ha dato ragione al Movimento Rifiuti Zero che ha presentato ricorso al TAR Lazio,
che a sua volta si è rivolto alla Corte europea per dipanare le questioni poste.
Pertanto, si può ritenere che non ci sarà alcuna particolare diretta
conseguenza dovuta alla Sentenza della Corte Europea nell’iter, attualmente in corso, della procedura
di valutazione ambientale del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
A proposito del nuovo Piano rifiuti, questo a pagina 16 riporta la figura in alto a destra che sintetizza la “gerarchia dei rifiuti” e lascia intendere
che il recupero di energia attraverso l’incenerimento dei rifiuti sia l’unico
recupero possibile e l’unico pretrattamento possibile dei rifiuti prima della
discarica.
Invero, la Direttiva europea, definisce espressamente
ciò che deve considerarsi la migliore opzione ambientale, fermo restando
eventuali scostamenti in funzione a flussi di rifiuti specifici, allorquando
ciò sia giustificabile sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica ed
ambientale. La Direttiva stabilisce la seguente gerarchia:
a)
prevenzione;
b)
preparazione
per il riutilizzo;
c)
riciclaggio;
d) recupero di
altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento;
e) smaltimento;
in base al
dispositivo di cui all’articolo 4 della citata direttiva, la
gerarchia dei rifiuti applicata alla politica di una corretta gestione dei
rifiuti incardinata sul principio di sostenibilità, praticabilità e
precauzione, pone al primo posto giustamente la “prevenzione” allo scopo di
ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché le operazioni più idonee
attraverso le quali i prodotti e i componenti di prodotto sono reimpiegati per
la stessa finalità per la quale erano stati concepiti “preparazione per il
riutilizzo”. Il terzo posto è occupato dal “riciclaggio”, che ai sensi
dell’articolo 3 della direttiva, comprende: “... qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la
loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di
materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;”. Al quarto posto nella scala gerarchica, prima dello
smaltimento (ultima opzione possibile), l’articolo 4 richiama il recupero che
ai sensi del articolo 3 della citata direttiva comprende: “ ... qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno
dell’impianto o nell’economia in generale ...”. In estrema sintesi la
gerarchia dei rifiuti pur indicando tra le operazioni di recupero anche l’utilizzazione
dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, pone
come obiettivi primari la prevenzione, la preparazione al riutilizzo e il
riciclaggio.
Dunque, la
Direttiva europea ha stabilito che il recupero energetico (l’utilizzazione dei
rifiuti come combustibile) è una opzione di gestione da preferire rispetto al
conferimento in discarica, ma si trova nella gerarchia dei rifiuti al quarto
posto, tra il “recupero di altro tipo” (incluso recupero di materia sicuramente
preferibile al recupero di energia), dopo prevenzione, riutilizzo e
riciclaggio. Questo a significare che l’eventuale incenerimento con recupero
energetico dei rifiuti non può avvenire indiscriminatamente o dipendere dalla
percentuale di raccolta differenziata che si raggiunge, ma deve essere
pianificato casomai per particolari tipologie di rifiuti non altrimenti
trattabili o problematici come, ad esempio, certi tipi di rifiuti liquidi
pericolosi e ad alto potere calorifero di origine industriale. Solo per alcune
singole categorie di rifiuti, che andrebbero puntualmente identificate, va
individuato il fabbisogno di impianti di incenerimento. Buonsenso, lungimiranza
e una corretta pianificazione imporrebbero appositi piani per definire con
precisione i diversi flussi di rifiuti urbani o generati da ciascuna categoria
di attività produttiva suddivisa in base alla modalità di recupero/smaltimento
preferenziale: recupero (di materia), inertizzazione, incenerimento (recupero
energetico), discarica.
Pertanto, è
in palese contrasto con la normativa europea considerare impossibile, o non
considerare affatto, l’opportunità del recupero di materia dal rifiuto urbano residuo
(RUR). Il RUR è chiamato anche “non riciclabile” perché non può essere inserito
direttamente nelle frazioni del rifiuto riciclabile, come ad esempio i rifiuti
di plastica che non sono imballaggi. Tuttavia, il RUR opportunamente trattato e
selezionato può essere in larga parte recuperato come materia (es. Plastiche composite).
Pur facendo riferimento alla gestione sostenibile
dei rifiuti e all’economia circolare, il Disegno di Legge, “Riforma degli ambiti Territoriali ottimali e
nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti”, e il nuovo Piano
rifiuti della Regione Siciliana non prevedono l’esclusione dell’incenerimento dei rifiuti solido urbani,
quale forma di recupero prioritaria, nella nostra Isola. La Giunta Regionale ha
apprezzato un Piano rifiuti che riconosce solo due forme di trattamento dei
rifiuti: A. il trattamento meccanico biologico per in conferimento in discarica
(TMBD, attualmente l'unico trattamento disponibile; B. il trattamento meccanico
biologico per la produzione di combustibile dai rifiuti (DDR o CSS) finalizzato
all'incenerimento dei rifiuti. Nessun accenno nel Piano agli impianti di
trattamento meccanico biologico per il recupero di materia (TMB-RM), le
cosiddette Fabbriche dei Materiali, che
consentirebbero il trattamento a freddo del rifiuto urbano
residuo e il relativo recupero di materia, rispetto al trattamento termico che
recupera energia, ma distrugge utile materia e produce emissioni inquinanti e
ceneri e scorie destinate in parte a discariche per rifiuti pericolosi. La
mancata previsione nel nuovo Piano regionale di impianti di trattamento
meccanico biologico finalizzati al recupero di materia influirà negativamente sulla gestione dei rifiuti.
Il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti è uno strumento soprattutto di carattere ambientale, il
cui obiettivo principale consiste nell’individuare il sistema più adeguato di
gestione dei rifiuti sul territorio regionale. Il Piano deve perseguire
direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale legati alla corretta
gestione dei rifiuti, al fine di garantire la minimizzazione dei rischi di contaminazione
delle diverse matrici ambientali, compresa la tutela della popolazione.
Il Piano dovrebbe
definire nel dettaglio gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e gli
obiettivi massimi di produzione annua pro-capite di "RUR". La
percentuale di raccolta differenziata prevista nel DDL e PRGR, dovrebbe essere
molto più alta di quella prevista a livello europeo e nazionale e comunque non
inferiori all’80% di RD.
Per quanto riguarda invece
la produzione di RUR, l’obiettivo iniziale deve essere fissato sotto i 100
kg/anno pro-capite. Pertanto,
tutta la programmazione del sistema di gestione dei rifiuti dovrebbe essere ricondotta
e indirizzata al raggiungimento concreto dei predetti obiettivi entro i
prossimi 5 anni.
Il Piano regionale
gestione rifiuti dovrebbe:
1. delineare uno
scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia e
dunque la Regione dovrebbe prevedere e realizzare adeguata impiantistica per il
riciclo delle frazioni differenziate e per il recupero di materia dal rifiuto
urbano residuo (Fabbriche dei Materiali).;
2. adottare sistemi di
“tariffa puntuale”, resi obbligatori, che devono essere applicati
contestualmente all’avvio del sistema prevalentemente domiciliare di raccolta
al fine di individuare tutte le utenze e la quantità di residuo secco conferito
da ciascuna utenza, realizzando così il principio "chi più inquina più
paga";
3. escludere la costruzione
di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani residui finalizzati alla
produzione di css e di impianti di incenerimento dedicati;
4. avviare
la riconversione degli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti,
finalizzandoli al recupero di materia.
Si riportano
appresso due immagini, la prima è la “Tabella 2”, Ricostruzione della
composizione del RU, RD e RUR nel Bacino di Novara 2013, riportata a pagina 12 di uno Studio di Fattibilità, redatto dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, e la
seconda è il Bilancio di Massa (pagina 22 dello Studio) relativa a un possibile
bilancio di massa derivante dal trattamento di 60.000 ton/anno di RUR con le
caratteristiche attese nella Provincia di Novara. Lo Studio riguarda un
impianto di trattamento del rifiuto residuo da raccolte differenziate (RUR)
finalizzato alla massimizzazione del recupero di materia e minimizzazione del
ricorso alla discarica, secondo il concetto della “Fabbrica dei Materiali”.
Comparando il totale RU (160.643 ton/anno) e lo scarto a smaltimento (16.000 ton/anno) si evince che quest’ultimo corrisponde a circa il 10% del totale dei rifiuti urbani (RU).
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