martedì 23 gennaio 2018

Inceneritore del Mela, il Ministero dei beni Culturali ribadisce parere negativo

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota dell'11 gennaio 2018 indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ribadisce il parere il parere tecnico istruttorio già espresso il 2 dicembre del 2015 relativo all’impianto di valorizzazione energetica CSS da realizzare presso la centrale di S. Filippo del Mela. 
Dal sito del Ministero dell'ambiente risulta che lo stato della procedura è in predisposizione del provvedimento. 
Ora più che mai è fondamentale che tutta la Valle del Mela faccia sentire forte il suo NO all'inceneritore, partecipando in massa alla manifestazione di Domenica 28 gennaio, ore 15 a Milazzo.

mercoledì 17 gennaio 2018

Inquinamento acustico, per la Presidenza del Consiglio dei ministri non c’è stato alcun diniego di giustizia. Negato l'accesso agli atti

Tutto funziona alla perfezione in Italia: abbiamo la migliore giustizia possibile e il miglior Governo che il buon Dio ci potesse dare. Infatti, il 27 novembre scorso, a seguito della mia richiesta di risarcimento dannidell’11 maggio 2017, ho ricevuto una nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale mi veniva comunicato che:“all’esito dell’esame di tutto quanto da Lei indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’istruttoria effettuata, per completezza di indagini, presso gli uffici competenti del Ministero della Giustizia, non sono emersi profili per interventi in relazione a quanto prospettato.
Mi sono sentito un verme nell’apprendere che avevo ingiustamente accusato due bravi sindaci e alcuni magistrati solo perché avevano archiviato tutti i procedimenti originati dalle mie denunzie. L'ignoranza offusca la mente. Per comprendere meglio l’entità della mia ignoranza ho chiesto copia degli atti di istruttoria effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e gli elementi acquisti presso gli uffici del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241/90. Finalmente avrei capito perché, a rigor di legge, ci è stato negato il diritto alla quieta e al riposo, è stata messa in pericolo la nostra salute e non abbiamo potuto fruire pienamente dell'appartamento in cui abitavamo.
Non so descrivere la mia sorpresa nell’apprendere, 35 giorni dopo, che la Presidenza del Consiglio dei ministri respingeva la mia richiesta con la seguente motivazione: “… la richiesta in esame appare preordinata ad acquisire elementi per esercitare l’azione risarcitoria contro lo Stato ai sensi della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati. L’istruttoria compiuta da questa Amministrazione e gli elementi acquisiti presso gli uffici del Ministero della Giustizia, ai quali si intende accedere, sono stati, pertanto finalizzati a consentire la difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e, come tali, sono da ricondurre al concetto di corrispondenza inerente ad una lite in potenza, quindi sottratti al diritto di accesso, come previsto dall’art.2, comma 1, del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso), in ragione della prevalente tutela del diritto di difesa.”
Ho inviato la seguente risposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per conoscenza al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura e alla procura Generale presso la Corte di Cassazione:
“Si prende atto che Codesta Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota DAGL-UCCG n. 237 P-4.3.20/981 del 05/01/2018, ha respinto, “in ragione della prevalente tutela del diritto di difesa”, la richiesta di accesso agli atti avanzata dallo scrivente in data 29 novembre 2017. Tuttavia, lo scrivente, da cittadino, non può esimersi dal notare che: 1) la risposta alla richiesta di accesso agli atti poteva essere esitata in 48 ore, ed invece è stata esitata in data 5 gennaio 2018, oltre i 30 giorni stabiliti dalla legge; 2) l’istruttoria compiuta da codesta Amministrazione con la finalità di consentire la difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, riconducendo gli atti al concetto di corrispondenza inerente ad una lite in potenza, per negare l’accesso, quand'anche questo fosse legittimo, nel caso di specie, è, a giudizio dello scrivente, incongruente. [...]. Quando ci si rivolge alla PCM è perché si ritiene, a ragione o a torto, di aver subito una presunta ingiustizia e/o un danno da organi dello Stato. L’azione risarcitoria costituisce un mezzo attraverso cui ottenere giustizia, l’ultima istanza. È anche il mezzo attraverso cui lo Stato può esercitare la vigilanza sulla efficienza, efficacia e correttezza dell’azione dei vari organi e poteri statali e porre rimedio alle violazioni manifeste della legge e del diritto dell'Unione Europea. Dal Governo un cittadino si aspetta e pretende che Esso agisca in difesa ed a salvaguardia della Costituzione, delle leggi, della verità e della giustizia. Uno Stato che non sia corrotto non ha paura di rendere pubblici tutti i suoi atti. Nello specifico, gli atti dell’istruttoria effettuata dalla PCM anche presso gli uffici del Ministero della giustizia, se esitati, avrebbero consentito allo scrivente di prendere atto delle ragioni che giustificherebbero il respingimento della richiesta di risarcimento e, quindi, la correttezza dell’operato dei sindaci e dei magistrati, e valutare  la fondatezza e la validità delle motivazioni a supporto. Con motivazioni valide fornite dalla PCM, una eventuale “lite” non avrebbe avuto ragione, perché insensata, inutile, pretestuosa. Il diniego all’accesso agli atti nel caso di specie, invece, fa ritenere che l’istruttoria  sia stata finalizzata non già ad appurare la veridicità di quanto prospettato dallo scrivente, ma finalizzata, esclusivamente, a consentire la difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, a prescindere dai fatti e dalle circostanze. L’obiettivo dell’istruttoria della PCM non sembra essere stato l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità, ma il loro occultamento: evitare, tout court, un risarcimento. Sulla base di quanto sopra rappresentato lo scrivente adirà la Corte di Giustizia europea.”