sabato 25 febbraio 2017

Compostaggio di Comunità, un Regolamento sulle procedure semplificate

Con il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 n. 266 del Ministero dell’Ambiente è stato emanato il Regolamento che stabilisce i criteri operativi e le procedure di autorizzazione semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Il provvedimento entrerà in vigore il 10 marzo 2017
Il Decreto  si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte degli utenti conferenti. La capacità complessiva di trattamento del compostaggio di comunità è riferita a quantità di rifiuti non superiori a 130 tonnellate annue
La struttura idonea all’attività di compostaggio di comunità  finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l’aereazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica), è classificata in funzione della capacità di trattamento  in taglia piccola (T1), media (T2) e grande (T3)
L’organismo collettivo è composto da due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio.
Le utenze conferenti associate ad un unico organismo collettivo nominano un conduttore (incaricato della conduzione della compostiera) e un responsabile (legale rappresentante dell’organismo collettivo).
L’organismo collettivo approva un “piano di utilizzo della compostiera” recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall’attività di compostaggio di comunità.
La procedura semplificata prevede che l’attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Modulo) al comune territorialmente competente, il quale a sua volta ne da comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La segnalazione certificata di inizio attività contiene il regolamento sull’organizzazione dell’attività si compostaggio, adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti (Regolamento).
L’organismo collettivo utilizza una o più compostiere nella propria disponibilità giuridica. La compostiera è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza. Il conferimento deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti. Alla cessazione dell’attività di compostaggio di comunità l’apparecchiatura è disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.
La gestione dell’attività di compostaggio di comunità prevede i materiali e i rifiuti ammissibili nelle compostiere (elenco). Le modalità operative dell’attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio (i parametri) sono indicate rispettivamente nell’allegato 4 - parte A e B
Il compost prodotto (caratteristiche) è impiegato secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell’ubicazione della compostiera. Il compost fuori specifica è da ritenersi rifiuto urbano e non da diritto agli incentivi.
La nomina del conduttore e l’accettazione dell’incarico devono risultare da un atto scritto e comunicate al Comune territorialmente competente. Il conduttore di compostiera di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell’inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore.
Ai fini della riduzione della tassa rifiuti e dell’eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile della compostiera comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all’anno solare precedente dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
L’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio è comunicata dal responsabile entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il responsabile dalla compostiera, anche su segnalazione del conduttore, può diffidare l’utente che non rispetta il regolamento. Qualora l’utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell’utenza dalle utenze conferenti. Le attività di controllo sono deputate ai comuni che entro il 31 maggio di ogni anno trasmette gli esiti al Ministero dell’Ambiente.
Le utenze che intraprendono l’attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l’invio della segnalazione di inizio attività il modulo 1B. A queste utenze non si applicano le disposizioni relative al conduttore dell’apparecchiatura (art.7). Ai fini della riduzione della tassa il computo della quantità di rifiuti conferiti è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero di utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

venerdì 24 febbraio 2017

Inceneritore del Mela, “a2a energiefuture” ha presentato integrazioni volontarire

Il 25 gennaio 2017 A2A Energiefuture ha avuto un incontro con il Gruppo Istruttore AIA in merito al progetto impianto di valorizzazione energetica di CSS nella Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela. A seguito di quest’incontro, A2A ha inviato al Ministero dell’Ambiente un documento con le Integrazioni volontarie, pubblicato il 3 febbraio 2017 sul sito internet del Ministero. Associazioni e cittadini nelle Osservazioni presentate sul progetto avevano fatto emergere l'incongruità con il Piano rifiuti della Regione Siciliana. A2A nelle Controdeduzioni e nelle successive Integrazioni aveva glissato finché l'argomento non è stato posto all'ordine del giorno dell'incontro del 25 gennaio al Ministero.  Con riferimento all’argomento “Condizioni di esercizio del TMV e congruità con le indicazioni del paragrafo 4.4.2 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, riportiamo, virgolettato e in corsivo, le informazioni suppletive volontarie fornite da A2A e un nostro commento in grassetto. 

A2A Energiefuture ritiene che il progetto non debba essere coerente con le indicazioni del paragrafo 4.4.2 […] in quanto il TMV utilizzerà il CSS, che è un rifiuto speciale non pericoloso, e dunque non rientrante nell’ambito di applicazione del Piano”. Appare del tutto inventata la motivazione addotta da A2A, che ritiene il progetto dell’inceneritore non debba essere coerente con il Piano Regionale. Il fatto che il CSS da bruciare nell'inceneritore sia un rifiuto speciale non pericoloso non comporta l’esclusione dalla disciplina del Piano regionale. Il CSS come rifiuto speciale non è soggetto a vincoli di bacino. Ciò non vuol dire che non si debba applicare quanto prescrive il Piano regionale in ordine all’efficacia e alla sicurezza dell’impianto, oltre a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 59/05 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Infatti A2A non cita la norme o regole che legittimerebbero quanto da essa sostenuto e ritenuto.
Si ritiene altresì che le condizioni citate nel paragrafo 4.4.2 non siano prescrizioni ma mere considerazioni di carattere generale, come riportato nel titolo del paragrafo che le contiene: “Considerazioni economiche e tecniche di carattere generale””.   Appare del tutto pretestuoso da parte di A2A ritenere le considerazioni tecniche di carattere generale del Piano Regionale meno cogenti di eventuali particolari  prescrizioni previste dal Piano regionale, che nello specifico non esistono. Una distinzione, quindi, che non trova applicazione e fondamento.
Si deve considerare inoltre che il Piano vero e proprio inizia dal Capitolo successivo, Sezione III “Il nuovo Piano Rifiuti””.  Come dire che le prime 230 pagine del Piano regionale sono inutili (considerazione ridicola).
Le condizioni di esercizio del TMV di San Filippo del Mela sono state progettate in modo da essere rispondenti alla normativa di settore vigente, ovvero il Decreto legislativo 152/06, il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito in legge 11/11/2014, n. 164) “Misure urgenti per l’apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico – cosiddetto Sblocca Italia” e il Bref di settore (Integrated Pollution Prevention and Control “Reference Docum,ent on Best Availabke Techniques for Waste Incineration”, Euripean Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville), Technologies for Sustanailable Development, European IPPC Bureau, (agosto 2006))”. È bene ricordare che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, non possono violare i livelli di tutela ambientale posti dalle leggi dello Stato, tuttavia possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze della Corte Costituzionale nn. 104 del 2008, 12, 30 e 61 del 2009, 300 e 303 del 2013).
Si evidenzia in aggiunta che le considerazioni tecniche del Piano riportate al paragrafo 4.4.2, in ogni caso, non potranno che essere esclusivamente considerazioni di carattere puramente generale ed indicativo poiché non esiste ad oggi alcuna tecnologia per cui un impianto possa rispondere pienamente e contemporaneamente a tutte le condizioni indicate”. A2A sembra dire: nel caso le nostre considerazioni finora espresse fossero erronee, a noi risulta che ad oggi non esista alcuna tecnologia per cui un impianto di incenerimento possa rispondere pienamente e contemporaneamente a tutte le condizioni indicate. Questo discorso è fuorviante perché oggi esistono le tecnologie alternative all’incenerimento dei rifiuti, verso le quali l’Europa ci raccomanda di andare (http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf).
Si deve inoltre considerare che il progetto costituisce un’“ambientalizzazione" della Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela e che il contesto territoriale in cui andrà ad inserirsi il TMV presenta uno stato di qualità dell’aria generalmente buono, per cui non si ravvisa la necessità di porre limiti emissivi più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente”. Come al solito, A2A ravvisa ciò che è utile e conveniente per la sua attività ed i suoi azionisti invece di ciò che è nell'interesse della comunità. E dunque, A2A dimentica che il comprensorio della Valle del Mela è Area ad elevato rischio di crisi ambientale e Sito di interesse nazionale per la quantità e la pericolosità degli inquinanti presenti. Ammesso che lo stato della qualità dell’aria fosse generalmente buono (manco fossimo sull’Etna) certamente non migliorerebbe con le emissioni del nuovo camino.
Si consideri che il TMV di San Filippo rispetta anche i limiti emissivi più restrittivi fissati dalla Regione Lombardia per il proprio territorio, dove la maggiore severità è dovuta alla situazione di criticità dello stato di qualità dell’aria ivi presente, ben diverso da quello dell’area di Milazzo. Si vedano al riguardo il documento Rapporto Qualità Aria Europa 2014, il Rapporto ISPRA Qualità dell’aria 2015, il Rapporto !SPRA Qualità dell’aria 2011 di cui si riporta un estratto in calce alla presente tabella.” È davvero stravagante che A2A riconosca alla Regione Lombardia il diritto di fissare limiti emissivi più restrittivi e non riconosca alla Regione Siciliana la possibilità di tutelare meglio i propri cittadini con limiti emissivi ancora più restrittivi.
Per mero esercizio si è comunque di seguito proceduto ad una disamina qualitativa delle singole condizioni del paragrafo 4.4.2 valutando come il progetto si ponga rispetto ad esse”. "Per mero esercizio" è davvero da ridere.
Per una lettura integrale del documento di A2A cliccare (QUI)

sabato 18 febbraio 2017

Rifiuti, l’Aro Milazzo è formalmente approvato, come si muoverà il Comune?

Nell’ultima ordinanza presidenziale 2/Rif. del 2 febbraio 2017 il Presidente della Regione ha disposto all’articolo 4 (Altri adempimenti straordinari) che “I piani d’ambito e i piani di intervento ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla scadenza di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento …”. Questo significa che il piano ARO del Comune di Milazzo è formalmente autorizzato e può avere inizio l’iter per l’espletamento della gara d’appalto ad evidenza pubblica, tramite l’UREGA, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale. Poiché si può realisticamente prevedere che tale iter durerà da 12 ai 16 mesi, sarebbe opportuno che il Comune, invece di procedere con affidamenti a scadenza mensile o bimestrale e, conseguentemente, a piccoli passi nell’allargamento della modalità di raccolta porta a porta, nelle more che si possa dare inizio al servizio dell’Aro Milazzo, procedesse ad espletare una manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un congruo numero di operatori economici potenzialmente interessati, all’espletamento del servizio di igiene ambientale con la modalità di raccolta domiciliare  porta a porta esteso a tutto il territorio comunale. Il tutto con la clausola che l’affidamento del servizio potrà essere interrotto dall’Amministrazione comunale all’atto dell’avvio della nuova gestione dell’Aro. In questo modo si potrebbe procedere a grandi passi (presumibilmente entro 3 mesi dalla data di affidamento temporaneo) verso l’obiettivo del raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previste dalla vigenti leggi (65% di RD).
Raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e superarli è una questione di strategia, organizzazione, buone pratiche e volontà politica, ovvero, la volontà di mettere in atto un modello ispirato all’economia circolare e alla gerarchia dei rifiuti. L’organizzazione “temporanea” della modalità di raccolta porta a porta  su tutto il territorio dovrà essere propedeutica al successivo avvio del servizio definito dal piano Aro. Le buone pratiche per l’incremento della raccolta differenziata, senza le quali i risultati saranno sempre modesti, si possono sintetizzare in 5 punti:
1.  l’attivazione modalità di raccolta specifiche ed in particolare la modalità di raccolta domiciliare porta a porta; contestualmente alla
2.  la rimozione dei cassonetti stradali e dunque l’esclusione della possibilità del libero conferimento dei rifiuti e l’attivazione di almeno un Centro Comunale di Raccolta (CCR);
3. la dotazione ad ogni utenza di appositi contenitori (buste o sacchi, cestelli o bidoni) di capacità appropriata  per ciascuna utenza e per ogni tipologia di rifiuto da differenziare (incluso la frazione organica e il RUR);
4.  l’identificazioni degli utenti e la registrazione dei conferimenti di ogni singola utenza (o gruppo di utenze condominiali) tramite appositi codici posti sui contenitori;
5.  l’applicazione della tariffa puntuale basata sui conferimenti del RUR.
L’attuazione del complesso organizzativo del nuovo modello temporaneo di raccolta dovrà avvalersi di una procedura di start up (avviamento), ovvero di un insieme attività preliminari da compiere in base ad un crono programma prestabilito da attuare passo dopo passo.

sabato 11 febbraio 2017

Inceneritore di San Filippo del Mela, il nuovo Soprintendente chiede una proroga dei termini di emanazione del provvedimento autoritativo e di avviare un procedimento di valutazione della nullità e annullabilità del precedente parere negativo sul progetto di A2A

L'area d'intervento dopo l'inserimento delle opere in progetto
Il 5 Novembre 2015 la Soprintendenza di Messina emetteva un parere negativo nei confronti del progetto del mega-inceneritore di A2A, evidenziandone l'incompatibilità con il Piano Paesaggistico, allora vigente in regime di adozione, il quale dispone la progressiva eliminazione degli impianti industriali. Infatti l’inceneritore costituirebbe un vero e proprio nuovo impianto che verrebbe ad aggiungersi a quelli già esistenti e che quindi appesantirebbe ulteriormente il danno arrecato all’incantevole paesaggio del golfo di Milazzo. La Soprintendenza sembrava determinata nell’applicare fino in fondo gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici espressi nel Piano, che peraltro è stato redatto dalla stessa Soprintendenza nel 2009. Ma con la nomina del nuovo Soprintendente, Orazio Micali, la linea sembra cambiata in maniera preoccupante.
Con una nota del 19 Gennaio scorso il nuovo Soprintendente Orazio Micali ha chiesto l’annullamento del precedente parere negativo ed ha "preso tempo" per valutare la nuova relazione paesaggistica dell'inceneritore. Relazione che di fatto non apporta nessun cambiamento sostanziale, se non qualche alberello e qualche colpo di vernice colorata all'inceneritore. Ma c'è di più, la nota in questione sembra voler delegittimare non solo il parere negativo del precedente Soprintendente ma anche lo stesso Piano Paesaggistico dell’Ambito 9. Leggendo la nota firmata da Micali a tratti abbiamo avuto l’impressione di leggere la memoria difensiva degli avvocati di A2A. O anche peggio, visto che nel memoriale di A2A almeno si riconosceva il valore giuridico delle Direttive del Piano una volta che quest’ultimo fosse stato approvato.  Nella nota di Orazio Micali invece si mette in dubbio tale valore, proprio adesso che il Piano Paesaggistico è stato finalmente approvato. Sintomatico anche il fatto che nella suddetta nota si cerchi di delegittimare le osservazioni del nostro Comitato, criticando persino il Ministero dei Beni Culturali per aver chiesto alla Soprintendenza di tenerne conto. Secondo Micali tale richiesta sarebbe “irrituale”, sottolineando che il“Comitato dei cittadini contro l’inceneritore del Mela ha pubblicamente dichiarato e manifestato un’opposizione tout court alla realizzazione del progetto di termovalorizzazione” Un’espressione dal sapore discriminatorio, in quanto le osservazioni di cittadini ed associazioni andrebbero valutate nel merito, non scartate in base alle idee dell’osservante. Riteniamo i contenuti della suddetta nota gravi e potenzialmente lesivi dei beni e dei valori paesaggistici che la Soprintendenza ha il compito di tutelare. Vogliamo almeno sperare che il Dipartimento regionale dei beni culturali non accolga la paradossale richiesta di Micali di annullare il precedente parere negativo della Soprintendenza.

c.s. - Comitato cittadini contro inceneritore mela