Attesa la conferma del parere negativo del
Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibact) che impedisce al momento
la conclusione della procedura di compatibilità ambientale, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare chiederà alla Presidenza
del Consiglio dei ministri di attivare la procedura prevista dalla Legge
23 agosto 1988, n.400[1]. Ovvero, la questione verrà esaminata dal Consiglio dei
ministri che si esprimerà al riguardo.
Questo perché l’avvio della procedura di VIA,
nel nostro specifico caso, è stato antecedente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 30 giugno 2016 n.127[2]. Senza la retroattività prevista
dall’articolo 7 del decreto, il parere negativo del Mibact sarebbe stato
vincolante e avrebbe determinato la conclusione negativa della VIA.
Si può dunque ipotizzare
che la decisione finale sulla procedura di VIA dell’inceneritore del Mela sarà
determinata con Delibera del Consiglio dei Ministri. Si tratterà di una
decisione prettamente politica che dovrà essere orientata nel verso
giusto, quello della bocciatura del progetto, per le motivazioni ampiamente
illustrate nelle osservazione del pubblico. I cittadini del comprensorio del Mela,
che hanno avuto la possibilità di farlo, hanno espresso già la loro contrarietà
con i Referendum. Questo sarà sufficiente ad incidere sulla scelta che
farà il Consiglio dei ministri?
È il momento della
mobilitazione popolare,
come mezzo di pressione politica, che dovrà essere forte e decisa per ricordare
al Governo che la salute e l’ambiente hanno la priorità sugli interessi
economici di aziende private e che l’incenerimento dei rifiuti è una pratica
obsoleta che persino la Commissione Europea scoraggia. La transazione verso un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale e
l’innovazione è il cardine di questo cambiamento. Altrimenti, il cambio di
paradigma che auspicano i Ministri Calenda e Galletti, per l’avvio di una nuova politica industriale finalizzata
alla sostenibilità e all’innovazione è la solita presa in giro di
una classe politica inconcludente.
[1]
Legge
23 agosto 1988. N. 400 (Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che
all’art. 5, comma 2, lett. c-bis prevede che il Presidente del consiglio dei
ministri può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva
valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisioni
di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti
e provvedimenti, in ordine alla verifica di impatto ambientale. La questione
viene esaminata dal Consiglio dei Ministri che si esprime al riguardo. La
delibera, infine, viene inviata al Ministro competente perché la recepisca
nell’iter procedurale rientrante nelle proprie attribuzioni.
[2]
Decreto legislativo
30 giugno 2016, n. 127, “Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, all’articolo 6, (Disposizioni di
coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione
paesaggistica) stabilisce nel caso di conferenza dei servizi indetta
per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, che
l’amministrazione procedente effettui la comunicazione di cui all’articolo 14
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dallo stesso decreto,
sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa
dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il
parere (vincolante) di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
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