La funzione principale della procedura di VIA è di conseguire elevati
livelli di protezione e di qualità dell’ambiente valutando preventivamente le possibili
conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio di specifici progetti
o interventi di opere civili e industriali.
Dopo l’elaborazione del progetto, la procedura di VIA statale prevede che il Ministro dell’Ambiente emani un
provvedimento, espresso di concerto con il Ministro per i Beni e le attività
culturali (MiBact), che concede o nega
l’autorizzazione dell’opera sotto il profilo ambientale.
Il parere negativo espresso, nell’ambito del procedimento di
valutazione di impatto ambientale dell’Impianto di valorizzazione energetica di CSS da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela, dalla Soprintendenza, recepito
dal MiBact, di regola dovrebbe determinare la conclusione negativa della
valutazione e quindi il diniego della VIA.
Il ministero dei Beni culturali ha ritenuto l’opera proposta da a2a Energiefuture non compatibile in alcun modo con le esigenze di protezione dei beni culturali
sui quali essa è destinata ad incidere (“incompatibilità
paesaggistica e di contrasto con gli obiettivi indicati dal P.T.P.[1]
Ambito 9”). La conseguenza del parere negativo dovrebbe determinare come risultato
una VIA negativa.
Il giudizio di incompatibilità del MiBact[2]
essendo di natura tecnica è insindacabile[3].
Pertanto è davvero molto difficile che un eventuale ricorso di a2a al
Giudice possa essere accolto. Il giudizio espresso dal Ministero è sindacabile
solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza
di motivazione: tutte circostanze assenti nello specifico caso.
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