sabato 25 febbraio 2017

Compostaggio di Comunità, un Regolamento sulle procedure semplificate

Con il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 n. 266 del Ministero dell’Ambiente è stato emanato il Regolamento che stabilisce i criteri operativi e le procedure di autorizzazione semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Il provvedimento entrerà in vigore il 10 marzo 2017
Il Decreto  si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte degli utenti conferenti. La capacità complessiva di trattamento del compostaggio di comunità è riferita a quantità di rifiuti non superiori a 130 tonnellate annue
La struttura idonea all’attività di compostaggio di comunità  finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l’aereazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica), è classificata in funzione della capacità di trattamento  in taglia piccola (T1), media (T2) e grande (T3)
L’organismo collettivo è composto da due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio.
Le utenze conferenti associate ad un unico organismo collettivo nominano un conduttore (incaricato della conduzione della compostiera) e un responsabile (legale rappresentante dell’organismo collettivo).
L’organismo collettivo approva un “piano di utilizzo della compostiera” recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall’attività di compostaggio di comunità.
La procedura semplificata prevede che l’attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività (Modulo) al comune territorialmente competente, il quale a sua volta ne da comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La segnalazione certificata di inizio attività contiene il regolamento sull’organizzazione dell’attività si compostaggio, adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti (Regolamento).
L’organismo collettivo utilizza una o più compostiere nella propria disponibilità giuridica. La compostiera è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza. Il conferimento deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti. Alla cessazione dell’attività di compostaggio di comunità l’apparecchiatura è disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.
La gestione dell’attività di compostaggio di comunità prevede i materiali e i rifiuti ammissibili nelle compostiere (elenco). Le modalità operative dell’attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio (i parametri) sono indicate rispettivamente nell’allegato 4 - parte A e B
Il compost prodotto (caratteristiche) è impiegato secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell’ubicazione della compostiera. Il compost fuori specifica è da ritenersi rifiuto urbano e non da diritto agli incentivi.
La nomina del conduttore e l’accettazione dell’incarico devono risultare da un atto scritto e comunicate al Comune territorialmente competente. Il conduttore di compostiera di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell’inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore.
Ai fini della riduzione della tassa rifiuti e dell’eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile della compostiera comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all’anno solare precedente dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
L’eventuale cessazione dell’attività di compostaggio è comunicata dal responsabile entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il responsabile dalla compostiera, anche su segnalazione del conduttore, può diffidare l’utente che non rispetta il regolamento. Qualora l’utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell’utenza dalle utenze conferenti. Le attività di controllo sono deputate ai comuni che entro il 31 maggio di ogni anno trasmette gli esiti al Ministero dell’Ambiente.
Le utenze che intraprendono l’attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l’invio della segnalazione di inizio attività il modulo 1B. A queste utenze non si applicano le disposizioni relative al conduttore dell’apparecchiatura (art.7). Ai fini della riduzione della tassa il computo della quantità di rifiuti conferiti è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero di utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

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