Le intenzioni sono buone, ma nessuno può diffondere musica ad alto
volume senza essere autorizzato e, in ogni caso, nessuno può diffondere musica
che superi i limiti consenti dalla legge o dal regolamento comunale. Dunque, non ha senso limitare la musica che non può essere diffusa. L'ordinanza avrebbe senso se vietasse la diffusione indiscriminata di musica all'aperto. Positivo, invece, è il richiamo alla Polizia Municipale e alle
Forze dell’Ordine con riguardo alla loro funzione di controllo e vigilanza del rispetto
delle leggi e dei regolamenti. Il
Sindaco Formica nella Ordinanza del 31 ottobre 2016 richiama le
ordinanze sindacali n. 60 e n. 61 del 2013. Ebbene, entrambe andrebbero
sostituite e/o aggiornate perché si basano su presupposti superati e non tengono conto, nel dovuto modo, la legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre
1995, n. 447. A tal proposito è bene ricordare
che tale legge affida ai comuni le competenze per la tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo. Inoltre, i comuni il cui territorio presenti
un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà
di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati
dallo Stato. Inoltre, non si capisce perché la tutela dall’inquinamento acustico debba
essere regolata da Ordinanze del Sindaco e non dal Consiglio Comunale, il
quale, in questo modo, viene esautorato da una sua prerogativa.
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo
6 della legge 447/95 lo svolgimento delle attività rumorose deve essere
autorizzata dal Comune. Inoltre, nella citata ordinanza n. 60 del 2013 il Comune
di Milazzo ha previsto la verifica del rispetto dei limiti di rumore all’interno
del locale ai sensi del dpcm n. 215/99, ma ha omesso di richiedere la verifica
del rispetto dei limiti di immissione di rumore in ambiente abitativo ai sensi
della legge 447/95. Pertanto, prima di autorizzare gli intrattenimenti si deve accertare,
tramite apposita perizia di tecnico competente in acustica, che presso i ricettori
più vicini alla fonte del rumore non vengano superati i limiti di legge o
eventuali limiti in deroga ai limiti di legge. Pertanto gli esercizi pubblici
per tenere intrattenimenti musicali devono fare specifica richiesta al Comune e
fornire tutta la necessaria documentazione. Il Comune valutata la
documentazione, anche avvalendosi della consulenza dell’ARPA, autorizza o
meno il richiedente. In ogni caso le autorizzazioni devono essere vincolate al rispetto
dei limiti e degli orari consentiti. È del tutto evidente che i trattenimenti
svolti all’aperto non possono rispettare i limiti di legge. L’eventuale
autorizzazione deve essere rilasciata in deroga ai limiti di legge. Le
autorizzazioni in deroga possono essere date in numero limitatissimo, poche
volte l’anno, e devono avere orari contenuti. Infine, si ricorda che la
presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per
sé una minaccia della salute pubblica, pertanto il potere del Sindaco di emanare
una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 9 della legge
447/95 è un dovere connesso all’esercizio delle sue funzioni, al quale non può
sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto.
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