giovedì 3 novembre 2016

Movida a Milazzo, non ha senso l’Ordinanza del Sindaco Formica che limita la diffusione della musica

Le intenzioni sono buone, ma nessuno può diffondere musica ad alto volume senza essere autorizzato e, in ogni caso, nessuno può diffondere musica che superi i limiti consenti dalla legge o dal regolamento comunale. Dunque, non ha senso limitare la musica che non può essere diffusa. L'ordinanza avrebbe senso se vietasse la diffusione indiscriminata di musica all'aperto. Positivo, invece,  è il richiamo alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine con riguardo alla loro funzione di controllo e vigilanza del rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il Sindaco Formica nella Ordinanza del 31 ottobre 2016 richiama le ordinanze sindacali n. 60 e n. 61 del 2013. Ebbene, entrambe andrebbero sostituite e/o aggiornate perché si basano su presupposti superati e non tengono conto, nel dovuto modo, la  legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447.  A tal proposito è bene ricordare che tale legge affida ai comuni le competenze per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo. Inoltre, i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dallo Stato. Inoltre, non si capisce perché la tutela dall’inquinamento acustico debba essere regolata da Ordinanze del Sindaco e non dal Consiglio Comunale, il quale, in questo modo, viene esautorato da una sua prerogativa.

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 6 della legge 447/95 lo svolgimento delle attività rumorose deve essere autorizzata dal Comune. Inoltre, nella citata ordinanza n. 60 del 2013 il Comune di Milazzo ha previsto la verifica del rispetto dei limiti di rumore all’interno del locale ai sensi del dpcm n. 215/99, ma ha omesso di richiedere la verifica del rispetto dei limiti di immissione di rumore in ambiente abitativo ai sensi della legge 447/95. Pertanto, prima di autorizzare gli intrattenimenti si deve accertare, tramite apposita perizia di tecnico competente in acustica, che presso i ricettori più vicini alla fonte del rumore non vengano superati i limiti di legge o eventuali limiti in deroga ai limiti di legge. Pertanto gli esercizi pubblici per tenere intrattenimenti musicali devono fare specifica richiesta al Comune e fornire tutta la necessaria documentazione. Il Comune valutata la documentazione, anche avvalendosi della consulenza dell’ARPA, autorizza o meno il richiedente. In ogni caso le autorizzazioni devono essere vincolate al rispetto dei limiti e degli orari consentiti. È del tutto evidente che i trattenimenti svolti all’aperto non possono rispettare i limiti di legge. L’eventuale autorizzazione deve essere rilasciata in deroga ai limiti di legge. Le autorizzazioni in deroga possono essere date in numero limitatissimo, poche volte l’anno, e devono avere orari contenuti. Infine, si ricorda che la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia della salute pubblica, pertanto il potere del Sindaco di emanare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 9 della legge 447/95 è un dovere connesso all’esercizio delle sue funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto.

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