Egregio Signor Prefetto Stefano
Trotta,
torno a scriverLe utilizzando,
questa volta, lo strumento della lettera aperta. Credo che temi come quelli da
me sollevati (rispetto della quiete pubblica, diritto al riposo, legalità,
competenza e trasparenza, controllo del rispetto delle norme, tutela della
salute) siano di pubblico interesse. Ricorderà che nella lettera del 10
dicembre 2012 sollecitavo il Suo intervento per riportare nell’alveo della
legalità l’Amministrazione del Comune di Santa Teresa di Riva e la titolare di
un esercizio pubblico (bar) che ha abusato di impianti di diffusione sonora.
Purtroppo, non c’è stato alcun passo in avanti. Tutto è
stato vano: il Comune non ha mutato atteggiamento ed è rimasto inerte. Nella
risposta alla Vostra nota (che ho potuto visionare a seguito di richiesta atti
esitata in data 11 giugno 2013
in Prefettura) il Comune non ha confutato quanto da me “denunciato”,
se non affermando che “sono stati effettuati dagli operatori
appartenenti a questo comando, numerosissimi interventi presso la ditta […]
(nella maggior parte dei casi senza che venisse riscontrato alcun disturbo come
affermato dal sig. Lenzo).”. Non è questo il momento e il luogo per
ribattere a queste “incredibili” e “temerarie” affermazioni. Il Direttore
dell’Area di Polizia Municipale, rispondendo a nome del Comune, attesta
riferendosi al 2012 che ”Per l’anno in
corso nessun Nulla osta ne autorizzazione è stata rilasciata dal comune di
Santa Teresa di Riva (visto il DPR 19/10/2011 n. 228)”. Questo dimostra che
non è stata rispettata la legge e, come ho già avuto modo di scrivere, al
Comune hanno le idee confuse.
Come cittadino vorrei capire
perché un Comune può non rispettare una legge dello Stato. Il fatto che la
Legge affidi ai Comuni le competenze di
tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo non vuol dire poterne
disattendere finalità e disposizioni.
Perché i Funzionari del Comune e gli
Agenti di Polizia Municipale non vengono adeguatamente istruiti, visto che la Legge
demanda ai comuni il rilascio delle autorizzazioni e i controlli?. Com’è
possibile che gli Agenti non distinguano la differenza tra trattenimenti con
emissioni sonore “entro i limiti di legge” ed emissioni “in deroga ai limiti di
legge”?
Perché un Sindaco a fronte di un
riscontro oggettivo attestante il supero dei limiti di legge [(perizie
dell’ARPA (02/09/2011) e di tecnico competente in acustica (01/09/2011 e
07/08/2012)] e su richiesta motivata non ha emanato apposita ordinanza per far
cessare immediatamente, in via cautelare, le emissioni sonore?
A tale proposito mi permetto di
ricordare che il Sindaco di un comune (così come il presidente della provincia,
il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e
il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive
competenze) per contrastare l’inquinamento acustico ha un potere di ordinanza,
nelle situazioni d’urgenza, anche in materia di emissioni e immissioni di
rumore. L’articolo 9 della legge 447/95, come ha evidenziato il TAR
Umbria-Perugia, sez. I, sentenza 26.08.2011 n° 271, non deve essere interpretato nel senso restrittivo (meramente
letterale). La legge infatti non
configura un potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di
ottenere il risultato dell’immediato abbattimento
delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere
di ordinanza contingibile e urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli
appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di
Protezione Ambientale o, aggiungo io, da tecnici compenti in
acustica iscritti nell’apposito Albo, rivelino la presenza di un fenomeno di
inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute
dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al
limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9
costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di
settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto
al sindaco quale ufficiale di governo.
Perché non è una prerogativa del
Prefetto far ristabilire la legalità quando a violarla è un comune?. Il
Prefetto, se non erro, svolge la vigilanza delle funzioni statali assolte dagli
enti locali. Capisco che in questo caso dovrebbe essere compito del Sindaco, ma
se questi non ottempera chi deve intervenire? Non stiamo parlando di comminare
sanzioni o aprire processi, per questo c’è la Magistratura.
“In tal caso tutelare l’ordine
pubblico [la legalità e la salute dei cittadini] significa soprattutto prevenire le cause che potrebbero incrinarli.
In questo scenario si colloca il ruolo
fondamentale del Prefetto al servizio delle Istituzioni e del cittadino”(citazione
dal sito della Prefettura).
Resto fiducioso in un Suo
efficace intervento presso il Sindaco del Comune che, “quale autorità locale di PS, è inquadrato in una posizione di
subordinazione funzionale nei confronti del Prefetto, dal quale può essere
chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell’ente per il migliore [corretto]
espletamento della funzione di pubblica
sicurezza.”
Le Istituzioni meritano il
massimo rispetto, i cittadini meritano altrettanto rispetto. E hanno il diritto
di avere risposte.
Con rinnovata stima.
Aldo Lenzo
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