con riferimento alla lettera
aperta del 26 maggio 2015, torno a scriverLe per
senso civico e per rappresentare alla S.V. quanto segue.
Innanzitutto, desidero
ringrarziarLa per il Suo intervento: due dei procedimenti penali che giacevano in stato di pendenza cronica sono stati presi in
esame dagli Uffici della procura.
Tuttavia l’epilogo di questi due
procedimenti è stato la richiesta di archiviazione da parte dei pubblici
ministeri, senza che fosse svolta alcuna attività istruttoria. Potrà immaginare
la mia delusione. Speravo in un diverso atteggiamento e approccio dell’Ufficio
di procura. Nei precedenti procedimenti
del 2011 l’Ufficio di procura aveva proceduto all’identificazione degli
indagati e ad avviare le indagini. I “nuovi” procedimenti, invece, più o meno
per gli stessi fatti, reati e personaggi, sono stati aperti contro ignoti e
senza compiere alcun atto istruttorio. Per la Procura si tratta di notizie di
reato infondate, evidentemente.
Nel procedimento n. 7761/11
R.G.N.R. contro ignoti, al quale è stato riunito il proc. N. 9414/13, anch’esso
contro ignoti, il p.m. Liliana Todaro ha chiesto l’archiviazione e il Gip Maria
Militello ha disposto l’archiviazione de
plano. Questo avventato schierarsi del Gip sulla
posizione del p.m., senza motivare specificamente
la sua decisione, mi ha costretto a ricorrere in Cassazione per avere diritto
al contraddittorio in Camera di Consiglio. Ricorrere in Cassazione significa
affrontare spese, che incidono pesantemente sul bilancio di una famiglia e non
lo si fa per divertimento o per capriccio, ma per poter affermare ed esprimere
le proprie ragioni nella speranza di ottenere giustizia.
Non entro nel merito della
vicenda per non tediarla. Ovviamente, sarà la Cassazione a valutare se il mio
ricorso è fondato o meno.
La Suprema Corte non entrerà nel merito dei
fatti, ma darà un giudizio di legittimità del ricorso. Pertanto, non posso non
rappresentarLe la mia amarezza come parte offesa nel procedimento e la mia
indignazione come cittadino, per le decisioni di entrambi i magistrati (p.m. e
Gip).
Nell’altro procedimento, il n. 4334/14
(denuncia del 2012), anch’esso aperto contro ignoti, il p.m. Roberta La Speme ha
chiesto l’archiviazione, ma il Gip Daniela Urbani letti gli atti, la richiesta
di archiviazione e l’opposizione della persona offesa, ha fissato udienza (19
ottobre 2015) per deliberare in Camera di Consiglio sentite le parti in
contraddittorio.
La informo, infine, che ho
avanzato richiesta di avocazione delle indagini al Procuratore Generale della
Repubblica per altri due procedimenti penali: il n. 6719/12 Mod. 21 per il
reato di cui all’art 659 c.p.p. (denuncia-querela del 3 ottobre 2012) e il
n.11733/13 Mod. 44 per i reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p.p. (esposto-denuncia del
13 dicembre 2013), entrambi ancora giacenti nel limbo delle indagini preliminari.
L'ordinamento giudiziario indica nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia il compito primario del pubblico ministero. L'osservanza della legge e la sua pronta e regolare amministrazione costituiscono la sola difesa del cittadino onesto.
L'ordinamento giudiziario indica nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia il compito primario del pubblico ministero. L'osservanza della legge e la sua pronta e regolare amministrazione costituiscono la sola difesa del cittadino onesto.
Con stima
Aldo Lenzo
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