Gentile Signor Procuratore Guido
Lo Forte,
Dr. Guido Lo Forte |
faccio riferimento alla richiesta
del 14 aprile 2015 con la quale chiedevo alla S.V. un colloquio per avere
informazioni in merito a numerosi procedimenti penali, aperti a seguito di
esposti, denunce o querele da me presentate, che si trovano, tutt’ora, nella fase
di indagini preliminari, quando dovrebbero essere giunti al loro epilogo.
La durata complessiva delle
indagini preliminari non può, in ogni caso, superare diciotto mesi o due anni
(qualora si tratti di reati gravi) (art. 407 c.p.p.). Di fronte all’eventuale
inerzia dell’ufficio inquirente, ipotesi non del tutto peregrina, è previsto lo
specifico rimedio dell’avocazione delle indagini da parte del procuratore
generale presso la corte d’appello. Non essendo in grado di determinare se è
ipotizzabile l’inerzia dell’ufficio inquirente e volendo capire le ragioni e le
motivazioni che stanno dietro alla situazione di stasi dei procedimenti in cui
sono parte offesa, avevo chiesto di essere ricevuto dalla S.V.: il Procuratore della Repubblica, se non ho
inteso male ciò che ho letto per documentarmi, oltre ad organizzare le attività
del suo ufficio, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico
ministero e in determinati casi può disporre la revoca dell’assegnazione del
procedimento.
Il potere di avocazione
rappresenta un mezzo di garanzia teso a rimediare all’inerzia e/o alle
omissioni del p.m., oltre che uno strumento di sicurezza per assicurare
l’epilogo del procedimento penale in caso di situazioni di stasi, anche
involontarie, in ottemperanza al principio fondamentale dell’obbligatorietà
dell’azione penale sancito dall’ordinamento giuridico.
L’avocazione è obbligatoria ed è destinata a prodursi automaticamente in presenza delle condizioni stabilite dal primo comma dell’art. 412 c.p.p.. Qualora l’avocazione non venga esercita d’ufficio, in presenza delle condizioni di pendenza del procedimento penale a causa dell’inerzia o dell’omissione del p.m o per altra ragione, l’art. 413 c.p.p. legittima la persona offesa dal reato a chiedere al procuratore generale di attivarsi in tal senso.
L’avocazione è obbligatoria ed è destinata a prodursi automaticamente in presenza delle condizioni stabilite dal primo comma dell’art. 412 c.p.p.. Qualora l’avocazione non venga esercita d’ufficio, in presenza delle condizioni di pendenza del procedimento penale a causa dell’inerzia o dell’omissione del p.m o per altra ragione, l’art. 413 c.p.p. legittima la persona offesa dal reato a chiedere al procuratore generale di attivarsi in tal senso.
Per quanto sopraesposto, rinnovo alla S.V. la richiesta di un colloquio. Nel caso non fosse possibile concedermi
un colloquio, La prego di rispondermi chiarendo perché i procedimenti che mi
vedono parte offesa non giungono a conclusione e quali iniziative il suo
Ufficio intende attivare per salvaguardare il principio fondamentale dell’obbligatorietà
dell’azione penale.
La mia precedente richiesta di
essere ricevuto dalla S.V. è stata erroneamente valutata dalle cancellerie come richiesta ex art. 335 c.p.p. e quindi, ovviamente, ha sortito l'unico effetto di palesare uno sterile elenco di procedimenti accompagnata dalla laconica dicitura "i procedimenti si trovano in fase di indagini preliminari".
Con la presente, direttamente indirizzata alla S.V., spero di non incorrere nuovamente nell'equivoco anzidetto ed in virtù di quel principio di buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione, costituzionalizzato dalla nostra carta all'art. 97, ed in cui lo scrivente fortemente crede, di avere finalmente un incontro che chiarisca le legittime aspettative di un cittadino onesto.
Con la presente, direttamente indirizzata alla S.V., spero di non incorrere nuovamente nell'equivoco anzidetto ed in virtù di quel principio di buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione, costituzionalizzato dalla nostra carta all'art. 97, ed in cui lo scrivente fortemente crede, di avere finalmente un incontro che chiarisca le legittime aspettative di un cittadino onesto.
Le ipotizzate situazioni di pendenza sono
riferibili a tutti i procedimenti aperti
nel 2011, 2012 e 2013, ancora in
fase di indagini preliminari, in cui sono parte offesa. Tuttavia, con la
presente, elencherò solo i procedimenti aperti su mia iniziativa in
cui ho specificato di voler essere informato presso il mio domicilio ai sensi
dell’art. 408 c.2 c.p.p., in merito all’eventuale richiesta di archiviazione e,
ai sensi dell’art. 406 c.3 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di proroga del
termine.
Proc. N° 7761/2011 PM Liliana TODARO 27/09/2011 – CP 328
Proc. N° /2012 (*) PM
______________ 07/05/2012 – CP 659
Proc. N° /2012 (*) PM ______________ 07/05/2012
– CP 323 – 328
Proc. N° 4334/2014 (**)
PM Roberta LA SPEME 19/09/2012 – CP323-328
Proc. N° /2012 (*) PM ______________ 04/10/2012 – CP 659
Proc. N° 9414/2013
PM
Liliana TODARO 07/10/2013 – CP 328
Proc. N° 11733/2013 PM Antonella FRADA’ 13/12/2013 – CP 323 - 328
(*)
Il numero del procedimento dovrebbe
riferirsi ad uno dei seguenti: proc.
N° 1290/12, proc. N° 2328/12, proc. N° 5654/12, proc.N° 8368/12.
(**)
La denuncia che ha originato il proc. N° 4334/2014 è del 19/9/2012. La ragione
del ritardo nell’iscrizione nell’apposito registro è dovuta al fatto che tale
denuncia, probabilmente, è stata erroneamente inserita in altro procedimento
per altro reato. A seguito di una produzione di copia della citata denuncia
alla Procura in data 2/04/2014 e una mia richiesta per essere ricevuto dalla
S.V. per esporle il caso, in data 13/05/2014 la dr.ssa Ada Merrino mi
comunicava che la denuncia da me presentata il 19/09/12 non era stata smarrita. A seguito di un
colloquio, in data 20 maggio 2014, concessomi dalla dr.ssa Ada Merrino, la
Procura ha provveduto all’iscrizione nel registro ignoti al numero sopra indicato.
Con rinnovata stima,
Aldo Lenzo
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