Forse non tutti sanno che quando un Giudice delle indagini preliminari
accoglie la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero emana un provvedimento di archiviazione
che è inoppugnabile, almeno che non vengano rispettate le prerogative della
persona offesa, cioè per questioni formali. Naturalmente io rispetto le decisioni dei Magistrati (P.M. e GIP) ma
le reputo inaccettabili ovvero non rispondenti ai criteri della logica e del
diritto. Anche i magistrati sono uomini e possono sbagliare. Ma, se sbagliano,
devono porre rimedio ai loro errori, altrimenti devono rendere conto del loro
operato come ogni altro comune cittadino: anche loro sono soggetti alla Legge. Pertanto, mentre aspetto le risposte alle mie domande, per tre dei
procedimenti archiviati, presenterò ai rispettivi PM istanza di
sollecito riapertura delle indagini ex art. 414 codice di procedura penale. Scriverò al Ministro della Giustizia e al Presidente della Repubblica. Se le
istanze verranno rigettate senza motivazione o la motivazione non risponderà ai
criteri della logica e del diritto, tutelerò i miei diritti innanzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Presidente della Repubblica, il Consiglio Superiore della Magistratura intentando causa allo Stato perché venga riconosciuto il danno causato dal mancato esercizio dell'azione penale ovvero per il diniego di giustizia.
Credo che molti di voi potrebbero chiedermi: ma, caro amico non ti
viene il dubbio che i Magistrati che si sono occupati di questi procedimenti
non abbiamo potuto fare altrimenti, ovvero abbiano agito secondo legge e giustizia? Naturalmente sono stato e sono assalito dai dubbi. E, mai accuserei
qualcuno ingiustamente o vorrei fosse condannato senza il riscontro di responsabilità accertate. L’archiviazione
non è un’assoluzione e il rinvio a giudizio non è una condanna. Tuttavia, nel
caso di specie, di ingiusto c’è stato solo quello che io e miei genitori
abbiamo dovuto subire per quattro anni consecutivi.
“[…] il potere del Sindaco di
emanare una ordinanza ex art 9 della Legge n. 447/95 è un dovere connesso all’esercizio
delle sue funzioni, al quale non può sottrarsi anche se è leso un solo soggetto
(Consiglio di Stato, Sentenza n. 1372/2013). Se questo è vero, è inconcepibile che nelle motivazioni nulla dicano i
Magistrati sulla doverosa attività che ai sindaci, nella loro posizione di
garanti, dotati di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità
pubbliche, competeva nel porre rimedio al fenomeno di inquinamento acustico o
nel contrastarlo. Anzi alcuni Magistrati hanno negato l’evidenza di
quest’obbligo dei sindaci scrivendo nelle motivazioni che “I fatti rappresentati non integrano alcuna violazione penalmente
rilevante. In primo luogo non può ricondursi l’eventuale omissione ad alcuna
delle ragioni giustificative di cui all’art. 328 c.p. comma 1 (giustizia,
sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene
e sanità).”
Nell'ultimo decreto di archiviazione che ho potuto visionare ieri, per il Gip "E' evidente che l'omissione di un atto la cui adozione costituisce una facoltà non può conseguire la sussistenza di un'omissione penalmente rilevante che pretende l'omissione di un atto dovuto e urgente".
Spero potremo capire presto chi è nel giusto tra i Magistrati di Messina che ritengono facoltativo per i sindaci porre rimedio ad una accertata situazione di inquinamento acustico e il Consiglio di Stato che lo ritiene un dovere cui il sindaco non può sottrarsi.
Nell'ultimo decreto di archiviazione che ho potuto visionare ieri, per il Gip "E' evidente che l'omissione di un atto la cui adozione costituisce una facoltà non può conseguire la sussistenza di un'omissione penalmente rilevante che pretende l'omissione di un atto dovuto e urgente".
Spero potremo capire presto chi è nel giusto tra i Magistrati di Messina che ritengono facoltativo per i sindaci porre rimedio ad una accertata situazione di inquinamento acustico e il Consiglio di Stato che lo ritiene un dovere cui il sindaco non può sottrarsi.
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