Le intenzioni sono buone, ma nessuno può diffondere musica ad alto
volume senza essere autorizzato e, in ogni caso, nessuno può diffondere musica
che superi i limiti consenti dalla legge o dal regolamento comunale. Dunque, non ha senso limitare qualcosa che non può essere fatto. L'ordinanza avrebbe senso se vietasse del tutto la diffusione indiscriminata di musica all'aperto. Positivo, invece, è il richiamo alla Polizia Municipale e alle
Forze dell’Ordine con riguardo alla loro funzione di controllo e vigilanza del rispetto
delle leggi e dei regolamenti. Tuttavia, il
Sindaco Formica nella Ordinanza del 31 ottobre 2016 richiama le
ordinanze sindacali n. 60 e n. 61 del 2013. Entrambe, però, andrebbero
sostituite e/o aggiornate poiché si basano su presupposti ormai superati e non tengono conto, in misura adeguata, della legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre
1995, n. 447. A tal proposito è bene ricordare
che tale legge affida ai comuni le competenze per la tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo. Inoltre, i Comuni che si trovano in territori con rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà
di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati
a livello statale. Non si comprende, inoltre, perché la tutela dall’inquinamento acustico debba
essere regolata tramite Ordinanze del Sindaco e non con atti del Consiglio Comunale, il
quale, in questo modo, viene esautorato da una propria prerogativa.
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo
6 della legge 447/95 lo svolgimento delle attività rumorose deve essere
autorizzata dal Comune. Inoltre, nella citata Ordinanza n. 60 del 2013 il Comune
di Milazzo ha previsto la verifica del rispetto dei limiti di rumore all’interno
del locale ai sensi del dpcm n. 215/99, ma ha omesso di richiedere la verifica
del rispetto dei limiti di immissione di rumore in ambiente abitativo ai sensi
della legge 447/95. Pertanto, prima di autorizzare gli intrattenimenti musicali è necessario accertare,
tramite apposita perizia redatta da tecnico competente in acustica, che presso i ricettori
più vicini alla fonte del rumore non vengano superati i limiti di legge o
eventuali limiti in deroga ai limiti di legge. Gli esercizi pubblici
per organizzare intrattenimenti musicali devono fare specifica richiesta al Comune e
fornire tutta la documentazione necessaria. Il Comune valutata la
documentazione - eventualmente avvalendosi della consulenza dell’ARPA - autorizza o
meno il richiedente. In ogni caso le autorizzazioni devono essere vincolate al rispetto
dei limiti e degli orari consentiti. È evidente che i trattenimenti
svolti all’aperto non possono rispettare i limiti di legge. Un’eventuale
autorizzazione deve essere concessa in deroga ai limiti di legge. Tuttavia, le
autorizzazioni in deroga possono essere concesse solo in numero limitatissimo, poche
volte l’anno, e devono prevedere orari contenuti. Infine, si ricorda che la
presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per
sé una minaccia della salute pubblica, pertanto il potere del Sindaco di emanare
una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 9 della legge
447/95 rappresenta un dovere connesso all’esercizio delle sue funzioni, al quale non può
sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto.
Nessun commento:
Posta un commento