martedì 28 agosto 2012

Aggiornamento n° 4


IL SINDACO DE LUCA MI HA PRATICAMENTE BUTTATO FUORI DAL COMUNE E MI HA INVITATO A NON TORNARCI. (Almeno così mi è sembrato).

Ogni volta che nel locale accanto casa nostra fanno musica dal vivo o tengono alta la musica dell’impianto di diffusione per noi è una ferita che sanguina. Chi non si è mai trovato in situazione analoghe è probabile che non riesca a capire. Non stiamo parlando di disturbi provocati occasionalmente 1 o 2 volte al mese ma di disturbi con una frequenza quasi quotidiana. Una situazione di abuso (il non rispetto dei limiti di legge delle emissione sonore) così evidente che in nessun paese civile al mondo sarebbe tollerata. Ve lo dice uno che per mestiere ha girato il mondo.
Sto cercando con tutti i mezzi di evitare questo calvario soprattutto ai miei anziani genitori. Lotto ogni giorno. 
Purtroppo le denunce almeno nell’immediato servono a poco. A me non interessa che i gestori, se ritenuti colpevoli, vengano  tra qualche anno condannati. Preferirei che venissero fermati subito. A noi interessa che i gestori vengano messi nelle condizioni di non nuocere, adesso. Vogliamo che la nostra salute il nostro diritto al riposo venga salvaguardato da chi ne ha il compito.  
Dopo che ho parlato con il Signor Sindaco giorno 20 agosto e Lui ha dato le disposizioni per l’emanazioni dei “provvedimenti consequenziali”sono andato quasi giornalmente al Comune e presso il Comando della Polizia Municipale per avere notizie sui provvedimenti che il Comune avrebbe assunto (speravo in un immediato intervento) e per poter visionare ed eventualmente estrarre copia della documentazione che avevo richiesto con formale istanza di accesso atti presentata il 3 agosto. Ho potuto solo parlare con un disponibilissimo Segretario Comunale che mi ha anticipato che la linea del Comune era praticamente quella tenuta in passato: nessun intervento immediato per inibire i rumori molesti. Mi ha anche anticipato che il Direttore Area Vigilanza avrebbe delucidato lunedì 27 agosto con apposita “relazione” i motivi di tale determinazione.
Ieri prima di postare il commento n.3 (che ha fatto irritare il Signor Sindaco e gli ha fatto lanciare la fatwa o l’editto bulgaro, come preferite, nei miei confronti), sono andato prima al Comando Vigili per parlare con il Direttore Area Vigilanza. Il Direttore non mi ha ricevuto e mi ha fatto dire da una gentile impiegata che avrei potuto, previo pagamento dei diritti di segreteria, ritirare i documenti presenti al Comando della Polizia Municipale. Ho detto che volevo visionare i documenti prima di estrarre eventuale copia e che avrei voluto (preteso) una risposta ufficiale e completa alla mia istanza che spiegasse i motivi per i quali alcuni documenti da me richiesti non erano disponibili. La risposta del Direttore, tramite la gentile impiegata è stata che avrebbe provveduto a farmi recapitare apposita nota.
Lasciato il Comando dei vigili sono andato al Comune. Sindaco e Segretario Comunale non erano in sede. Nessuno sapeva quando e se il Sindaco sarebbe venuto.
Tornato a casa prima di postare il commento, ho telefonato alla Segreteria Sindaco (09427861223) per avere notizie sul Sindaco. Chi ha risposto non sapeva niente e mi ha consigliato di venire in Comune in tarda mattinata o di richiamare. Un poco contrariato e irritato, ho completato il commento n° 3 e l’ho messo in rete.
Non sarei più tornato al Comune se poco dopo, verso le 11:00,  non fosse venuto un Vigile Urbano a consegnarmi (con inusitata celerità) direttamente a casa una nota del Direttore Area Vigilanza relativa alla mia richiesta di accesso atti.
Con questa nota mi veniva comunicato che avrei potuto nei giorni stabiliti e negli orari stabiliti prendere visione di due documenti presenti presso il Comando dei Vigili. Nessun riferimento agli altri documenti richiesti.
Così sono tornato al Comune per parlare di questo con il Segretario Comunale. Il Segretario Comunale era impegnato con il Sindaco ed altri componenti l’Amministrazione proprio nel suo Ufficio. Saputo che appena libero mi avrebbe ricevuto sono andato a fare un nuovo biglietto per prolungare la sosta di un’ora della macchina parcheggiata nelle strisce blu sulla nazionale.

Verso 12:45 o forse prima vengo chiamato per entrare nell’Ufficio del Segretario senza che in effetti si fosse liberato per potermi ricevere. Credo che mi abbiamo guardato tutti con invidia e che abbiano pensato che fossi il solito raccomandato.

Entrato nell’ufficio vengo colpito dalle facce tristi e dagli occhi bassi dei presenti. Il Signor Sindaco parlava al cellulare. Un Assessore si alza per farmi accomodare. Non capendo cosa stesse succedendo chiedo conferma prima di sedermi. Mi siedo. Capisco che qualcuno sta leggendo al Signor Sindaco il mio post, presumibilmente l’ultimo commento, Lui intercalava  Aah ad ogni frase riferita ed in ultimo ha chiesto a che ora ?  Circa due ore fa è stato il responso.
Purtroppo non sono in grado di riferirvi come esattamente si è espresso il Signor Sindaco. Posso dire che non è stato offensivo. Per spiegarvi mi ha fatto il cazziatone perché secondo Lui ho offeso l’Istituzione che Egli rappresenta. Non ha digerito il termine “cazzaro”. Insomma ne ha approfittato per fare uno show a beneficio delle persone presenti nell’ufficio e quelle in sua attesa fuori la porta..
Mi ricordo che mi ha detto di non farmi più vedere e di non tornare più al Comune. Non so esattamente come l’abbia detto ma il concetto è stato più o meno questo.
Insomma mi sono macchiato del reato di Lesa Maestà e sono stato marchiato e additato come reo. Messo alla gogna.
Al suo invito di uscire subito fuori dalla stanza ho provato a fare resistenza. Poca in verità. Ma meglio così. Mi sono mantenuto calmo ed ho evitato che lo spettacolo degenerasse in rissa verbale.
Non sono neanche in grado riportare con esattezza le cose che ho detto (balbettato). Gli ho detto che sono un cittadino libero che esprime le sue opinioni.
Quando mi ha invitato per l’ennesima volta ad uscire e andare via gli ho detto che ero venuto per parlare col Segretario. La risposta è stata che il Segretario era occupato.
Peccato che non ci fosse la diretta streaming così i futuri elettori avrebbero potuto vedere quant’è tosto  e democratico il nostro Signor Sindaco.
Il suo modo di fare politica non mi piace. Come persona mi è simpatico. Sarebbe potuta nascere una bella amicizia. Peccato. Credo che risulti simpatico a molti altrimenti non avrebbe il successo che ha. Nessuno nega che oltre ad ispirare simpatia abbia anche capacità. Capisco che quello che ho scritto non gli sia piaciuto. E comprendo la reazione. Se si ritiene offeso può rivalersi nelle sedi opportune. Io se ho sbagliato ne pagherò le conseguenze.
Tuttavia voglio precisare che il mio intento col post e con i commenti non era quello di offendere ma di denunciare i fatti all’opinione pubblica. Pensavo e penso che “cazzaro” non fosse e non sia una parola offensiva, giusto un termine per descrivere uno che le spara grosse. In questo credo il Signor De Luca non abbia il primato ma sia secondo solo a Berlusconi.
Tuttavia il mio non era un giudizio definitivo, meglio dire un’opinione definitiva: i giudizi li danno i giudici. Ricordo che questo è un blog, un luogo aperto e libero dove si esprimono opinioni. Il Signor Sindaco o chi per Lui può chiedere rettifiche, può confutare le opinioni di chicchessia con altre opinioni, argomenti o fatti. C’è libertà, c’è contraddittorio.
Lo avevo già definito simpaticamente “cazzaro” in tempi non sospetti: prima delle elezioni. Gli ho anche indirizzato una lettera aperta dopo che ha vinto le elezioni sempre sul blog.
Caro Signor Sindaco De Luca,  non era nelle mie intenzione mancare di rispetto alla sua persona. Io ho rispetto di tutte le persone dalle più umili alle più altolocate. Ho molto apprezzato la Sua cortesia nel ricevermi quando ho chiesto udienza. Dal mio punto di vista, è stato Lei  a mancare di rispetto nei miei confronti. Mi ha preso per i fondelli. Mi ha fatto credere che avrebbe risolto il problema. Non era vero. Avrebbe potuto dirmi, semplicemente, Aldo mi spiace ma noi crediamo che i gestori del bar abbiano tutto il diritto di fare musica per come la fanno. Io avrei apprezzato la sua sincerità e la sua assunzione di responsabilità e il mio giudizio finale sarebbe rimasto “Finalmente un Sindaco”.
Tanto per capirci, io tornerò al Comune ogni qualvolta lo riterrò opportuno. Se pensa di avermi intimorito si sbaglia di grosso. Si comporti bene o io la sputtanerò ogni volta che me ne darà occasione.
Sono un cittadino e intendo essere trattato come tale. Lei a me non può dare ordini e non può proibire niente. Le consiglio in futuro se mai dovesse incontrami di non alzare più la voce. E di non alzarla con nessuno. Non si addice ad un uomo delle Istituzioni. Gli uomini piccini alzano la voce. Ed eviti anche di dare pubblico spettacolo quando da udienza ad un cittadino, anche se si ritiene offeso.

Amen

6 commenti:

  1. Egregio signor Aldo Lenzo, da tempo seguo il Suo blog e posso confessarLe che sono veramente sconcertato di come in un Paese civile e democratico come il nostro non si riesca a risolvere un problema semplicissimo se solo si facessero rispettare le leggi vigenti. A tal proposito Le trascrivo gli ultimi aggiornamenti relativi all'inquinamento acustico. Sarei felice se anche le Autorità preposte leggessero quanto segue.
    Al fini della della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” per “inquinamento acustico” si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, del beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

    Ai sensi di detta disposizione legislativa, è fatto obbligo di correlare la domanda di autorizzazione all’esercizio di una nuova attività rumorosa o di una nuova infrastruttura con il documento di Valutazione di Impatto Acustico (VIA), la cui finalità principale è quella di tutelare la popolazione esposta ad attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge, permettendo di prevenire situazioni potenzialmente nocive per la salute.

    La VIA è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera - ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.

    A tal fine, l'art. 8, co. 4 della citata Legge quadro impone che “…le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.

    La documentazione previsionale di impatto acustico deve dunque comprendere tutti gli elementi necessari per prevedere, nel modo più accurato possibile, gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché verificare la compatibilità con gli standard e i limiti acustici, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

    Inoltre, la documentazione deve comprendere l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le immissioni di rumore entro i limiti di norma, così come previsto dall’art. 8, comma 6 della Legge n. 447/95, la cui realizzazione costituirà dunque condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio della nuova attività. Pertanto, lo scopo della VIA è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la VIA dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò può costituire elemento ostativo al rilascio della predetta autorizzazione.

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  2. (SEGUE):La valutazione deve essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori e alle aree maggiormente esposte e/o maggiormente sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi o altro; nonchè deve interessare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall’esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto quali, a titolo esemplificativo, l’aumento di traffico indotto sulla viabilità locale o il rumore generato da mezzi o attrezzature, anche se subalterni all’attività principale.

    La giurisprudenza, negli ultimi anni, si è più volte pronunciata, specie in riferimento al potere ordinatorio del Sindaco.

    Il requisito dell’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 9 L. 447/95, è la temporaneità, nel senso che l’ordinanza è destinato a produrre effetti limitati alla durata della situazione d’emergenza che s’intende fronteggiare; laddove il requisito della temporaneità venga meno, per il venir meno degli stessi presupposti che avevano legittimato l’ordinanza, l’autorità amministrativa ha il dovere di riconsiderare la permanenza nell’ordinamento giuridico del provvedimento al fine di verificare se la persistente produzione dei suoi effetti risponda ancora al principio si legalità sostanziale. Ne consegue che, ove il destinatario dell’ordinanza prospetti all’amministrazione un mutamento delle scenario che aveva dato causa all’esercizio del potere amministrativo (nella specie, per l’avvenuta presentazione del piano di risanamento) il Comune ha l’obbligo giuridico di avviare il procedimento di riesame circa la permanenza attuale dei presupposti fondanti l’ordinanza.



    La CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Penale, Sez. I, con sentenza n. 23072 del 17 giugno 2005 ha affrontato il potere del sindaco nell’adozione di provvedimenti che possano limitare l’emissione di rumore. Recita la sentenza, “ In virtù del combinato disposto dell’art. 29 della legge regionale n. 54/98 e dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 è attribuito al Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di cui alla legge quadro sull’inquinamento acustico”.

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    1. Grazie Luigi per il Suo contributo. Tutte le informazione che Lei riporta sono state oggetto di esposti e segnalazioni presso l’Amministrazione comunale e presso Forze dell’Ordine e Magistratura fin dal 2010. Io sono sconcertato quanto Lei. Evidentemente non siamo ancora un Paese civile e democratico.

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  3. (SEGUE): Il T.A.R. LAZIO con sentenza del 16 maggio 2005, n. 413 si è espresso a riguardo: “ Il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 può qualificarsi come ordinanza di necessità (id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa dell’amministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica inibitoria dell’attività causa di inquinamento acustico, esso assume la natura di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con contenuto dalla stessa definito”



    Il T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 ha stabilito: “Le ordinanze con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneità delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di rigorosa nominatività e tipicità degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze devono considerarsi adottate ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e sono riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale).

    La stessa sentenza continua: “L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I - 24 Gennaio 2006 n. 488). In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995.”.

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  4. (SEGUE): Il T.A.R. VALLE D’AOSTA - 20 maggio 2005, n. 64 stabilisce: “In virtù del combinato disposto dell’art. 29 della legge regionale n. 54/98 e dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 è attribuito al Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di cui alla legge quadro sull’inquinamento acustico.



    Il T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413: “Il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 può qualificarsi come ordinanza di necessità (id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa dell’amministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica inibitoria dell’attività causa di inquinamento acustico, esso assume la natura di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con contenuto dalla stessa definito.



    Il T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II - 5 maggio 2004, n. 1427: “L’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco ordina l’immediata inibitoria totale dell’attività di pubblico esercizio, fino all’avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione di tutte le diverse sorgenti rumorose, è illegittima nel caso in cui l’amministrazione comunale, successivamente alla presentazione della relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti, non abbia effettuato gli ulteriori accertamenti fonometrici necessari a verificare lo stato effettivo ed attuale delle emissioni rumorose, ad affermare il perdurare della violazione della normativa in materia acustica in periodo notturno e, quindi, ad adottare l’ordinanza d’urgenza sul presente presupposto della situazione di pericolo per la salute pubblica.

    Di recente, è intervenuta copiosa giurisprudenza amministrativa a riguardo.



    Il T.A.R. Lombardia, con sentenza del 2 novembre 2009, n. 1814 recita: “il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi,….., anche attraverso l'obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l'orario della propria attività fonte delle suddette immissioni”.

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  5. (E per finire, vorrei citare l'art. 28 della Costituzione della Repubblica italiana)

    Art. 28

    I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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    L'affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici dipendenti e funzionari costituisce un'importante garanzia dei diritti del cittadino: ciò spiega la collocazione di questa norma nel titolo dedicato alle libertà civili. In effetti, nessun principio è operante se non viene applicato da chi di fatto è tenuto ad attuarlo, perciò la Costituzione impone ai funzionari pubblici particolari responsabilità e garantisce tutti i cittadini che i danni eventualmente causati da loro vengano comunque risarciti dalle rispettive amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune o qualsiasi Ente pubblico). La norma appare particolarmente attuale, soprattutto se si considera che in una società complessa come la nostra l'intervento dello Stato (e la conseguente possibilità di abusi) è sicuramente maggiore che in passato.

    Va notato che la responsabilità del funzionario o dipendente qui considerata è solo quella civile: quella penale è, infatti, già considerata in generale dal precedente art. 27 e, se relativa al comportamento di un impiegato pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, non è estensibile all'amministrazione di appartenenza, ma comporta un aggravamento di pena per il reo o la configurazione di specifiche ipotesi di reato (ad esempio, peculato, corruzione e, in generale, tutti i reati contro la pubblica amministrazione).

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